A poco più di un anno dal Motu Proprio Mitis Iudex, cosa è cambiato concretamente per i Tribunali Ecclesiastici Regionali? Il processo canonico si svolge davvero nel segno di una maggiore semplicità e di una minore burocrazia?
Dopo un primo periodo di incertezza che ha paralizzato le richieste dei fedeli, e dopo aver dovuto chiarire l’identità dei Tribunali Regionali, il lavoro è continuato ed è abbondantemente aumentato con tante richieste di giustizia. Il cambiamento più significativo, oltre a quello normativo e procedurale, è stato il fatto che ci si è posti con grande attenzione nei confronti di questo “servizio” prezioso. È da dire che spesso il servizio del Tribunale Ecclesiastico è poco conosciuto e più spesso frainteso. È una missione pastorale condotta nel silenzio delle situazioni personali e nel lavoro “discreto” di tanti operatori (Giudici, avvocati, Difensori del vincolo, cancellieri, notai), lontano dalle forme eclatanti perché custode dei segreti dell’animo e tesa a scoprire la verità profonda del cuore nelle sofferenze delle situazioni matrimoniali.
A tutto questo la nuova normativa ha dato forte impulso nella possibilità di snellire i tempi e le procedure. La più grande novità procedurale per assicurare celerità dei processi, è dovuta al fatto che affinché un matrimonio sia dichiarato “nullo” non sono più necessarie due “sentenze conformi”: una sentenza di primo grado, se non appellata, diventa esecutiva! Questo significa accorciare di molto i tempi, almeno la metà di quanto avveniva precedentemente!
Gli altri principi che hanno ispirato la riforma di Papa Francesco sono la prossimità e la gratuità.
La prossimità è il modo attraverso il quale la Chiesa si rende vicina al fedele che chiede “giustizia”; “prossimità” del Tribunale ai fedeli non è solo un’esigenza geografica ma soprattutto pastorale, legata quindi all’indispensabile accompagnamento “ministeriale”.
La gratuità del processo, o meglio la possibilità data a tutti di avere accesso alla giustizia senza onere gravoso di spesa, continua ad essere assicurata a coloro che ne fanno richiesta: fino ad ora, nella storia del nostro Tribunale, a nessuno è stata negata la possibilità di avviare una causa di nullità matrimoniale laddove, secondo quanto previsto dal Codice di Diritto Canonico, se ne ravvisano i presupposti giuridici!
Lo snellimento delle procedure nelle fasi iniziali dello svolgimento della causa (Introduzione – svolgimento dell’istruttoria – pubblicazione degli atti – decisione e pubblicazione della sentenza) è assicurato, ma la celerità dipende molto da una variabile indipendente afferente alla collaborazione delle parti che influisce in modo sostanziale sulla durata dell’attività della causa (rogatorie fuori regione/nazione, situazioni particolari di persone detenute o sotto regime di protezione, disguidi postali, compiute giacenze, indirizzi incompleti etc.). Tali tempi si cerca di contenerli con l’uso appropriato e legittimo di mezzi informatici, onde velocizzare le notifiche degli atti, nel rispetto del norme del Codice di Diritto Canonico (CIC).
Il Papa parla della necessità di un pieno inserimento dei processi del Tribunale ecclesiastico nella “dimensione pastorale” della Chiesa. Come può essere vissuto questo inserimento?
La Riforma, scritta nel Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, evidenzia che è nella pastorale familiare ordinaria, nelle singole diocesi, la collocazione più idonea per verificare l’eventuale proposta di verifica della nullità del matrimonio e l’indagine preliminare alla preparazione del libello. Questo significa che una pastorale familiare “in uscita”, e che si pone alla ricerca delle persone nelle loro concrete situazioni, presti attenzione non solo alla preparazione al matrimonio o al seguire le famiglie nelle loro vicende “ordinarie”, ma anche alle coppie in crisi o che hanno vissuto la separazione oppure nelle quali uno o entrambi i coniugi hanno ricostruito una nuova unione.
Nel percorso di accompagnamento pastorale, quindi, si colloca anche l’analisi di eventuali motivi di nullità del matrimonio. Certamente questo richiede la presenza di personale qualificato e preparato anche dal punto di vista canonistico, in modo da fornire un contributo valido e utile. Gli operatori del nostro Tribunale Ecclesiastico sono in grado e possono offrire a tutta la Calabria il proprio contributo e la loro collaborazione.
Questo è il primo compito che il Motu Proprio affida ai Vescovi Diocesani , all’interno della pastorale matrimoniale diocesana unitaria , con il coinvolgimento di più persone, non esclusa la costituzione di una struttura stabile anche interdiocesana . D’altra parte, tale aspetto è evidenziato con forza nella Relazione finale (RS) della XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che afferma come «Un ministero dedicato a coloro la cui relazione matrimoniale si è infranta appare particolarmente urgente» (RS n. 78).
La stessa Relatio, riferendosi poi al Motu Proprio (MIDI), ricorda come «Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d’informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell’indagine preliminare al processo matrimoniale» (RS n. 82).
Per attuare questo primo ambito, viene richiesto di assumere un atteggiamento di Chiesa “in uscita”, attento alle diverse situazioni di vita delle persone che hanno vissuto una separazione e che spesso ne portano ancora le “ferite”. Si richiede inoltre «la preparazione di un personale sufficiente, composto di chierici e laici, che si consacri in modo prioritario a questo servizio ecclesiale» (RS n. 82).
Divenendo più semplice l’iter per la dichiarazione di nullità di un matrimonio, non si corre il rischio che si indebolisca – nell’opinione dei fedeli – il vincolo del Sacramento? Cosa si può fare al riguardo?
La preoccupazione più grande è appunto questa: l’aiuto pastorale della verifica e dell’eventuale processo canonico è teso unicamente a salvaguardare la dignità sacramentale delle nozze cristiane. Un matrimonio perché sia sacramento deve essere “vero”, se non è vero non può essere sacramento! La semplicità dell’iter non è, e non deve essere, un diminuire l’attenzione al rispetto della dottrina canonica e sacramentale. I fedeli devo sapere che per il bene della loro vita devono “fidarsi” e “affidarsi” al sapiente lavoro che viene fatto dalla Chiesa per ogni situazione matrimoniale sottoposta alla nostra attenzione.
Qualche idea “semplicistica” a riguardo è stata fatta passare dalla stragrande maggioranza dei media, ma il pensiero della Chiesa e di Papa Francesco è molto serio: aiutare tutti i fedeli ma nella verità e per il loro bene spirituale. Ricordiamo che il fine del cammino della nostra vita è la salvezza: legge suprema della Chiesa.
Con il processo canonico si tende a constatare la nullità del matrimonio ove ci sia, non a pronunciarla ad ogni costo per risolvere il problema di una coppia separata: non è questa la ‘finalità pastorale’ ciò sarebbe un tradimento della natura profonda del processo matrimoniale che è sempre un giudizio per la Verità. La riforma non è fatta da norme che vogliono “favorire” la nullità dei matrimoni, ma piuttosto la celerità dei processi.
È bene che questo sia chiaro non solo nei fedeli ma anche in tutti noi che siamo chiamati a guidare il popolo di Dio.
Come commenta la preoccupazione espressa dal Papa sull’aumento dei matrimoni dichiarati nulli? Quali sono i motivi ricorrenti che spingono a rivolgersi alla giustizia ecclesiastica? Quali sono le principali cause di dichiarazione di nullità?
Credo che le Parole del Papa siano un richiamo non a preoccuparci ma ad occuparci di operare “giuridicamente” per fare buoni processi di nullità matrimoniale che siano rispondenti alla verità per il bene spirituale dei nostri fedeli. In questa direzione dobbiamo dirigere tutte le nostre energie per dare risposta alle domande che ci vengono poste.
Nel nostro Tribunale Regionale nell’anno 2015 sono state decise 144 cause, di queste 137 hanno avuto esito “Affirmative” (matrimonio dichiarato nullo) 92%, 7 “Negative” (matrimonio valido) 8%.
In riferimento ai capi di nullità, i dati più significativi sono i seguenti:
• Grave difetto di discrezione di giudizio #93
• Esclusione della indissolubilità #30
• Esclusione della prole #25
• Incapacità ad assumere gli oneri coniugali per causa di natura psichica #12
• Condizione “de futuro” #10
• Errore su qualità della persona #9
• Timore incusso #5
Questo quadro sintetico evidenzia come nei fedeli della nostra regione siano presenti delle carenze psico-strutturali ma anche necessità di formazione umana e cristiana.
È anche forte la tendenza ad escludere l’indissolubilità del vincolo e la procreazione: un dato culturale ma anche economico che non permette ai coniugi di essere sereni nella progettualità della loro famiglia, che entra in crisi facendoli sentire inadeguati al dono della paternità/maternità.
Da segnalare i casi di Timore incusso: sono manifestazione di un livello culturale e sociale ancora troppo povero di libertà e di autodeterminazione: ciò interpella la nostra chiesa di Calabria a maggiore attenzione alla formazione dei fidanzati per condurli ad una scelta matrimoniale più consapevole e responsabile.
Ci sono delle coppie – con matrimonio fallito – che ancora oggi non si azzardano ad affrontare il cammino per la dichiarazione di nullità per paura dei costi. Come stanno le cose? Si parla di costi ridotti: qual è la verità?
Su questo punto è necessario fare chiarezza per “smitizzare” il costo di una nullità matrimoniale.
Fermo restando che se una parte chiede il gratuito patrocinio e/o l’esenzione totale delle spese, viene concesso, l’attuale normativa prevede che la parte attrice, al momento della presentazione del libello, se non ha fatto richiesta di esenzione, versi un contributo per concorrere ai costi della causa, fissato nella misura di € 525,00.
Alla parte convenuta non viene chiesto nulla, a meno che non decida di agire in giudizio con un proprio avvocato; in tal caso, al momento della presentazione del mandato procuratorio, versa la somma di € 265,50.
In riferimento alle spese per l’avvocato, scelto liberamente dalle parti (contratto privato), l’onere economico comprende due voci: l’onorario e le spese vive.
a) L’onorario copre l’attività di consulenza preliminare, l’assistenza durante l’istruttoria e la redazione di memorie difensive. Poiché ogni causa è diversa da un’altra e richiede maggiore o minore attività legale, l’onorario può variare da un minimo di 1.575,00 euro fino a un massimo di 2.992,00, così come fissato dalla Conferenza Episcopale Italiana.
b) Per spese vive si intendono: iva, cassa avvocati, consulti con altri esperti, trasferte, produzione di materiale probatorio. Il rimborso di tali spese, avviene sulla base di idonea documentazione.
Sulle questioni economiche, da parte nostra vi è attenzione per vigilare su eventuali abusi che se, denunciati, vengono puniti finanche con l’esclusione dall’albo del TER.
È giusto dire che il costo di una causa è molto più alto rispetto ai contributi suddetti, la nostra media è di € 5300.00, e questo lo sostiene la chiesa!
Tutto è scritto, in modo chiaro e trasparente, sul sito internet e su tutti i siti dei Tribunali e della CEI!
Il processo matrimoniale più breve, che coinvolge il vescovo diocesano in prima persona, costituisce probabilmente la più rilevante innovazione delineata dalla recente riforma processuale. Questo tipo di processi è già avviato nelle diocesi calabresi?
Il processo brevior, è una nuova modalità processuale voluta dal Mitis, è comunque un processo giudiziale e non amministrativo. Si conclude infatti con una sentenza giudiziale, con la possibilità di un appello.
Il brevior è un processo particolare in cui unico giudice è il Vescovo. Questo perché non sia messo a rischio il principio dell’Indissolubilità del matrimonio: il Vescovo è il garante della dottrina!
Viene evidenziato così l’esercizio personale della potestà giudiziaria da parte del Vescovo diocesano e la sua cura e vicinanza per i fedeli a lui affidati.
I nostri Vescovi della Calabria hanno deciso che i processi breviores devono essere svolti nelle diocesi di competenza e pertanto come Tribunale Regionale, allo stato, non ne abbiamo celebrati.
Da una piccola indagine risulta che alcune diocesi calabresi hanno fatto già dei processi breviores e pertanto sono già avviati e si stanno celebrando.
Tengo a sottolineare che il Brevior è un processo “speciale” e non ordinario, pertanto, affinché possa essere celebrato sono necessari dei requisiti che mi permetto di richiamare sinteticamente:
1. La domanda deve essere proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi con il consenso (si presume consenso scritto) dell’altro coniuge (MIDI 1683, 1°).
2. La presentazione di circostanze, di fatti e persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedono un’inchiesta o una istruzione più accurata e rendano manifesta la nullità (MIDI 1683, 2°).
Si tratta di due elementi che devono sussistere contemporaneamente, proprio per la natura del processo breve.
Bisogna raccogliere previamente tutti gli elementi di prova a favore del capo di nullità, senza per questo anticipare il processo o selezionare le prove in base allo scopo che si vuole raggiungere.
Gaetana Covelli